(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 12
                        del 17 febbraio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge disciplina le agenzie di viaggio  e  turismo,
di  cui  all'art.  9  della  legge 17 maggio 1983, n. 217, nonche' le
attivita' di organizzazione di viaggio esercitate dalle  associazioni
senza scopo di lucro.