(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 12 del 17 febbraio 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonche' le attivita' di organizzazione di viaggio esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.